STATUTO CLUB FOTOAMATORI GIOIESI “MICHELANGELO MARINO”
ARTICOLO 1
E’ costituita l’Associazione “CLUB FOTOAMATORI GIOIESI – MICHELANGELO MARINO con sede provvisoria in Gioia Tauro via Torino che aderirà alla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF).
ARTICOLO 2
L’Associazione è apolitica, apartitica e non ha scopi di lucro. Essa persegue le seguenti finalità:
- Promozione e diffusione della cultura in generale con particolare attenzione alla cultura delle arti visive;
- Svolgere un’attività didattica della fotografia aperta a tutti, mediante l’organizzazione di corsi, seminari,workshop, mostre, serate, concorsi, uscite fotografiche, etc.;
- Organizzare e realizzare, anche per conto di terzi: manifestazioni, mostre, rassegne e concorsi fotograficinazionali e internazionali;
- Incentivare scambi culturali, gemellaggi fotografici con gruppi italiani e stranieri;
- Collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali sportive, di volontariato, consorzi ecooperative che perseguono scopi e finalità affini. Aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionaliche abbiano obiettivi similari;
- Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tuttonella propria realtà e dovunque si renda utile e necessaria la presenza dell’Associazione.
- Valorizzare, attraverso l’immagine fotografica, le opere di interesse artistico e storico con particolare, ma non esclusivo, riferimento al territorio locale ed al comune di appartenenza, esaltandone anche i costumi, gli usi e le tradizioni, al fine di diffonderne la conoscenza in ambito regionale e nazionale;
ARTICOLO 3
I Soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.
I Soci devono essere prevalentemente residenti nel comune di Gioia Tauro; sulle richieste avanzate da non residenti, cui l’iscrizione, comunque, non è preclusa, il Comitato Direttivo si riserva di decidere.
ARTICOLO 4
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di privati e di associazioni, da oblazioni, lasciti e donazioni e da attività occasionali aventi come scopo il conseguimento delle finalità associative.
ARTICOLO 5
L’ammissione a Socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenne dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.
ARTICOLO 6
La qualifica di Socio dà diritto ad usufruire dei servizi, beni o strumenti, messi a disposizione dell’Associazione, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite negli appositi regolamenti.
ARTICOLO 7
a) Tutti gli incarichi sociali e direttivi si intendono a titolo gratuito; Nessun compenso, oltre al solo rimborso delle spese vive eventualmente sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo, è dovuto agli associati per le mansioni ed attività da loro svolte per il perseguimento delle finalità associative.
b) Utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali che si rendessero disponibili durante la vita dell’Associazione saranno utilizzati per l’adempimento dei fini statutari. In via eccezionale L’Assemblea dei soci, riunita in seduta straordinaria e previo inserimento all’ordine del giorno, può decidere con voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti presenti alla riunione, di devolverne una quota a enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, di volontariato, consorzi e cooperative che perseguono scopi e finalità affini.
ARTICOLO 8
I Soci cessano di appartenere all’Associazione per::
a) Dimissioni volontarie comunicate in forma scritta al direttivo;
b) Morosità: il Socio che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 60 gg. dallascadenza stabilita si intenderà escluso di diritto dall’Associazione e decadrà dalla qualifica di socio;
c) Espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciatacontro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli, dentro e fuori dall’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. La delibera di espulsione deve essere ratificata dall’Assemblea Generale dei Soci.
In ogni caso il Socio ha diritto al contraddittorio.
ARTICOLO 9
Gli organi sociali dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea Generale dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
ARTICOLO 10
L’Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione solo i Soci in regola con il versamento della quota annua.
Nessun Socio potrà essere rappresentato da altri.
Vale la libera eleggibilità degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo. Tutte le categorie di soci hanno eguali diritti e dignità ed hanno diritto di parola durante le assemblee ordinarie e straordinarie. Hanno diritto al voto e possono ricoprire cariche elettive solo i soci ordinari con età superiore ai 18 anni.
ARTICOLO 11
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30/04 di ogni anno per l’approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell’anno precedente e del rendiconto preventivo dell’anno in corso. La convocazione dell’Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta da 1/3 dei Soci ordinari, che potranno proporre l’ordine del giorno. In tal caso l’Assemblea stessa dovrà essere convocata entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta, da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 12
La convocazione dell’Assemblea deve avvenire con apposito preavviso almeno 3 gg. prima della data di convocazione, attraverso e-mail, broadcast, whatsapp. Tanto l’Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria in prima convocazione saranno valide con la presenza della maggioranza dei Soci ordinari, in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti.
ARTICOLO 13
Spetta all’Assemblea dei Soci, mediante voto di maggioranza:
a) Decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
b) Deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) Discutere ed approvare o meno ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo o da altri soci.
ARTICOLO 14
Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea Straordinaria dei Soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà la presenza di almeno 1/3 dei soci ordinari ed il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti presenti alla riunione.
ARTICOLO 15
Il Consiglio Direttivo, all’elezione del quale partecipano tutti i Soci maggiorenni riuniti in Assemblea senza possibilità di deleghe, è composto da 7 membri.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica 2 anni.
Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed eventuali altre cariche. Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere svolte anche da un solo socio.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o se lo richiedono almeno 3 consiglieri. Il membro del Direttivo che non partecipasse a più di tre riunioni consecutive del Consiglio, senza addurre giustificato motivo, decadrà automaticamente dalla carica. Subentrerà allo stesso, in carica di consigliere, il Socio che durante L’Assemblea sia risultato il primo dei non eletti. Successivamente, qualora il Consigliere decaduto ricoprisse la carica di Presidente, Vice-Presidente,
Segretario o Tesoriere, il Consiglio Direttivo si riunirà per eleggere il sostituto o per una nuova definizione delle Cariche sociali.
In caso di dimissioni di un membro del consiglio direttivo subentrerà alla stesso il primo dei non eletti.
ARTICOLO 16
Spetta al Consiglio Direttivo di:
a) Redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea, curare l’ordinaria amministrazione, stabilire le quote annue;
b) Redigere gli eventuali regolamenti interni;
c) Fissare la data dell’Assemblea Ordinaria dei Soci (almeno una volta l’anno) e convocare l’AssembleaStraordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesto da almeno il 1/3 dei Soci aventi diritto di voto;
d) Programmare l’attività dell’Associazione rispettando le direttive dell’Assemblea e le finalitàdell’Associazione;
e) Deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
f) Proporre all’Assemblea l’esclusione dei Soci, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;
g) Adottare eventuali altri provvedimenti disciplinari verso i Soci, che si dovessero rendere necessari,garantendo al Socio interessato la possibilità del contraddittorio;
h) definire periodicamente il calendario degli incontri del Circolo;
ARTICOLO 17
Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell’Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario.
ARTICOLO 18
Il Presidente dirige l’Associazione e ne è il Legale Rappresentante.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene delegato dallo stesso.
ARTICOLO 19
Il Segretario cura l’esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza. Provvede alla conservazione delle proprietà dell’Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 20
L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.
ARTICOLO 21
La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci, in presenza della maggioranza dei soci ordinari e con il voto favorevole di almeno 4/5 dei presenti.
ARTICOLO 22
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, i beni della stessa verranno distribuiti ad associazioni od enti scelti dall’Assemblea aventi fini analoghi a quelli dell’Associazione stessa.
ARTICOLO 23
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.
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